Sospensione rate mutuo relative agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola svolte nei medesimi edifici, siti nel territorio della Provincia di Brescia
Premesso che:
“I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.”.
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Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:
Modalità ed effetti della sospensione
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Durata della sospensione
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 15 aprile 2025, salvo proroghe.
Domanda di sospensione e termini per la richiesta
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 15/07/2024.
Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi a 800 066 377 – opzione 3.