Piano di Sostituzione degli Indici

adottato da Banca Credifarma S.p.A. in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmarks Regulation e dell’art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

 

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento Benchmark” o “BMR”) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. In particolare, l’art. 28 del BMR prevede l’obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni da intraprendere nel caso cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento e di rifletterli nella relazione contrattuale con i clienti.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal BMR, in data 10 gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 207 del 07/12/2023, è stato introdotto il nuovo art. 118-bis nel D. Lgs n. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario” o “TUB”). Il comma 1 del nuovo art. 118-bis disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e stabilisce le modalità per la loro pubblicazione e comunicazione alla clientela nonché per l’aggiornamento degli stessi. Nello specifico, le banche devono pubblicare il piano, anche per estratto, sul proprio sito internet e comunicare gli aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e comunque almeno una volta l’anno. In aggiunta, il comma 2 dell’art. 118-bis, richiede agli intermediari di prevedere, nei contratti finanziari dei prodotti indicizzati, opportune clausole relative ai tassi di interesse (c.d. “clausole di fallback”) che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai suddetti piani, l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.

In ottemperanza alle disposizioni normative di cui sopra, Banca Credifarma S.p.A. (di seguito la “Banca”) ha adottato il seguente Piano di Sostituzione degli Indici che identifica le azioni che verranno intraprese in caso di cessazione o sostanziale variazione degli indici di riferimento previsti contrattualmente per la determinazione del tasso di interesse, nonché individua gli indici sostitutivi che saranno applicati al fine di garantire tutela e trasparenza al cliente ed assicurare la continuità operativa.

 

Piano di sostituzione degli indici

Overview dei principali tassi IBOR e Alternative Risk-Free Rates

Per quanto riguarda i principali indici di riferimento utilizzati dalla Banca nei contratti con la clientela si segnala:

EURIBOR: l’Euro Interbank Offered Rate (Euribor) rappresenta il tasso d’interesse ricavato dalla media dei tassi d’interesse ai quali le principali banche operanti nel mercato monetario dell’euro (le cosiddette “banche di riferimento”) offrono depositi interbancari a termine ad altre banche di riferimento. La sua nascita combacia con quella dell’euro (4 gennaio 1999), momento in cui è stato designato a sostituire i vari tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi. Esiste un tasso Euribor per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi.
L’European Money Markets Institute (EMMI), nel corso del 2019, ha attuato una riforma dell’Euribor, al fine di adeguarlo alle previsioni del BMR, definendo una nuova metodologia di calcolo definita “ibrida”, secondo la quale l’Euribor è calcolato sulla base di: operazioni effettivamente eseguite, se disponibili e sufficienti; interpolazione dei dati sulle scadenze ravvicinate o sulle rilevazioni dei giorni precedenti, se disponibili e sufficienti; combinazione dei dati osservati su altri mercati e filtrati attraverso determinati modelli creati per questo scopo.

Il passaggio alla metodologia di calcolo “ibrida” non ha comportato modifiche alle condizioni dei contratti in essere indicizzati all’Euribor.

Tuttavia, ciò non esclude che, in futuro, l’Euribor possa comunque essere dichiarato non rappresentativo, essere sostituito con un indice alternativo o cessare di essere pubblicato.

Per maggiori informazioni sulla metodologia ibrida, è possibile consultare il sito web dell’EMMI: www.emmi-benchmarks.eu.

Euro Short Term Rate (€STR): è considerato il Risk Free Rate per l’Eurozona e riflette il costo in euro della raccolta all’ingrosso non garantita overnight delle banche dell’area dell’euro. La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato per la prima volta il tasso €STR il 2 ottobre 2019. Inoltre, il tasso €STR è stato designato come sostituto dell’EONIA (Euro Overnight Index Average), cessato il 3 gennaio 2022, nonché raccomandato dal Working Group on euro risk-free rates presso BCE come indice sostitutivo dell’EURIBOR ai fini delle clausole di fallback.

 

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024