Premessa
Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il legislatore europeo ha emanato le direttive UE/2015/849 e UE/2018/843, recepite a livello nazionale nel quadro legislativo del Decreto 231/2007 e successive modificazioni, in ultimo dal D.Lgs. 125/2019.
In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 (di seguito “Decreto”) impone ai destinatari degli obblighi del Decreto stesso, tra cui le banche, una collaborazione attiva al fine di prevenire ed impedire la realizzazione delle suddette operazioni.
A tal proposito Banca Credifarma (di seguito per brevità “Banca”) per ottemperare al suddetto principio deve:
1. Conoscere approfonditamente il cliente anche attraverso la sottoposizione di un questionario;
2. Registrare e monitorare le operazioni e i rapporti continuativi della propria clientela;
3. Segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia;
4. Comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni ai limiti dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
A questo scopo, la Banca ha adottato una politica aziendale coerente con le regole e i principi dettati dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in adeguamento agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
1. Metodo adottato dalla Banca per conoscere approfonditamente il cliente
Al fine di conoscere approfonditamente la clientela e di attribuire a ciascun cliente un profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca sottopone al cliente un questionario per l’identificazione e l’adeguata verifica (di seguito per brevità “Questionario”), quando il cliente stesso:
Qualora il cliente si rifiutasse di rilasciare le informazioni delle quali è a conoscenza richieste con il Questionario o qualora vi fosse un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto continuativo o di compiere l’operazione tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini.
A tal proposito si evidenzia che qualora la Banca individuasse un’operazione sospetta, la Banca stessa è obbligata a segnalarla all’UIF, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro in caso di omissione di singola operazione sospetta, pari ad un ammontare tra 3.000 e 300.000 euro in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.
Con riferimento alle informazioni rilasciate dal cliente nel suddetto Questionario, si riportano di seguito le sanzioni e le responsabilità a carico del cliente:
2. Registrazione e conservazione delle informazioni acquisite
La Banca conserva la documentazione e registra le informazioni:
Suddette informazioni, oltre ad essere registrare dalla Banca e monitorate1 dalla stessa, possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
3. Limitazione all’uso del contante, dei titoli al portatore e relative sanzioni
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi per un corretto utilizzo del contante e dei titoli al portatore con le relative sanzioni in caso di infrazione.
Obbligo |
Sanzione |
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Divieto di trasferimento denaro contante2 e titoli al portatore pari o superiore a 3.000 euro se non per il tramite di banche, Poste Italiane SpA, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro |
Assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola d’intrasferibilità |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro |
Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (es. M.M.) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane Spa |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro |
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono essere emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e per importi pari o superiori a 1.000,00 euro con la clausola d’intrasferibilità. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro |
La Banca è tenuta a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni agli obblighi di cui sopra, pena una sanzione amministrativa variabile a seconda della tipologia di inosservanza, da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 1.000.000 euro.
1Il monitoraggio avviene anche attraverso procedure informatiche di evidenziazione delle anomalie.
2Il trasferimento di denaro contante può avvenire in Banca con lo strumento del bonifico.