Premessa
Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il legislatore europeo ha emanato le direttive UE/2015/849 e UE/2018/843, recepite a livello nazionale nel quadro legislativo del Decreto 231/2007 e successive modificazioni, in ultimo dal D.Lgs. 125/2019.
In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 (di seguito “Decreto”) impone ai destinatari degli obblighi del Decreto stesso, tra cui le banche, una collaborazione attiva al fine di prevenire ed impedire la realizzazione delle suddette operazioni.
A tal proposito Banca Credifarma (di seguito per brevità “Banca”) per ottemperare al suddetto principio deve:
1. Conoscere approfonditamente il cliente anche attraverso la sottoposizione di un questionario;
2. Registrare e monitorare le operazioni e i rapporti continuativi della propria clientela;
3. Segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia;
4. Comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni ai limiti dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
A questo scopo, la Banca ha adottato una politica aziendale coerente con le regole e i principi dettati dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in adeguamento agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
1. Metodo adottato dalla Banca per conoscere approfonditamente il cliente
Al fine di conoscere approfonditamente la clientela e di attribuire a ciascun cliente un profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca sottopone al cliente un
questionario per l’identificazione e l’adeguata verifica (di seguito per brevità “Questionario”), quando il cliente stesso:
- Instaura un rapporto continuativo;
- Dispone operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per determinati importi, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;oppure quando:
- Vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- Vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Qualora il cliente si rifiutasse di rilasciare le informazioni delle quali è a conoscenza richieste con il Questionario o qualora vi fosse un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto continuativo o di compiere l’operazione tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini.
A tal proposito si evidenzia che qualora la Banca individuasse un’operazione sospetta, la Banca stessa è obbligata a segnalarla all’UIF, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro in caso di omissione di singola operazione sospetta, pari ad un ammontare tra 3.000 e 300.000 euro in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.
Con riferimento alle informazioni rilasciate dal cliente nel suddetto Questionario, si riportano di seguito le sanzioni e le responsabilità a carico del cliente:
- I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza (art. 21, del D.Lgs. 231/2007);
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false e’ punito con la reclusione da reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (art. 55, D.Lgls. 125/2019);
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e’ punito con reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (art. 55, D.Lgls. 125/2019).
2. Registrazione e conservazione delle informazioni acquisite
La Banca conserva la documentazione e registra le informazioni:
- acquisite con la raccolta del Questionario;
- relative ai rapporti continuativi e alle operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro.
Suddette informazioni, oltre ad essere registrare dalla Banca e monitorate
1 dalla stessa, possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
3. Limitazione all’uso del contante, dei titoli al portatore e relative sanzioni
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi per un corretto utilizzo del contante e dei titoli al portatore con le relative sanzioni in caso di infrazione.