24/10/2024
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Sospensione rate mutuo – Regione Marche

Sospensione rate mutuo relative agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivita’ di natura commerciale ed economica, anche agricola svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, siti nel territorio della fascia costiera della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024

Premesso che:

  • con delibera in data 21 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;
  • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 24 settembre 2024, l’ordinanza n. 1101, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche” (di seguito l’“Ordinanza”);
  • l’art. 8 dell’Ordinanza, rubricato “Sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione”.

***

Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 8 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

 

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura agricola svolta nei terreni franati o alluvionati.

 

Modalità ed effetti della sospensione

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

  • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
  • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

 

La sospensione non comporta:

– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;

– la richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

 

Durata della sospensione

La sospensione opera fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili oggetto dell’Ordinanza e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, prevista, come nel caso dei terreni agricoli, per il 21 settembre 2025, salvo proroghe.

 

Domanda di sospensione e termini per la richiesta

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 26/11/2024.

 

Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi a 800 066 377 – opzione 3.

 

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