L’Unione Europea ha emanato le Direttive MiFID I e II (Markets in Financial Instruments Directive) con gli obiettivi di rafforzare la tutela degli investitori, aumentare la trasparenza del mercato degli strumenti finanziari ed incrementare la concorrenza e l’efficienza dei mercati di capitali.
La Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/CE), entrata in vigore il 1° novembre 2007 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, ha come obiettivo la tutela degli investitori attraverso una maggiore armonizzazione delle diverse regolamentazioni esistenti nei singoli Paesi dell’Unione Europea in materia di servizi e prodotti finanziari.
La Direttiva introduce le seguenti, rilevanti innovazioni:
Pertanto dal 2007 in ogni estratto conto titoli viene riportata la classificazione del cliente da noi attribuita ai fini MiFid.
Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la normativa europea denominata MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) che ha lo scopo di rafforzare la tutela degli investitori retail nello svolgimento dei servizi di investimento. Detto intervento normativo introduce ulteriori elementi mirati a innalzare il livello di protezione della clientela e il livello di trasparenza sui prodotti finanziari, in particolare:
Maggiore trasparenza ed informativa sui costi
Fornire al cliente, in maniera più trasparente, il dettaglio dei costi sostenuti per ogni strumento o servizio di investimento erogato. La finalità è porre il cliente nella condizione di comprendere in modo chiaro e trasparente il costo che sta sostenendo per la scelta di investimento effettuata. Petanto la Banca invia ogni anno ai clienti la nuova informatica sui costi e oneri relativa all’anno precedente, come previsto dalla nuova disciplina MiFid II.
Cosa l’investitore deve sapere
Il Cliente deve essere informato circa la modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca e la Banca è obbligata a gestire gli ordini di compravendita ricevuti dalla clientela alle migliori condizioni possibili (best execution).
Cosa la banca deve sapere dei suoi clienti investitori
La Banca deve chiedere ai propri clienti le informazioni necessarie per individuare le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze di investimento degli stessi e poter così raccomandare servizi e prodotti finanziari adeguati.
Attraverso la compilazione di uno specifico questionario la Banca verifica le esperienze e le conoscenze del cliente in materia di investimenti finanziari, i suoi obiettivi di investimento e la sua situazione finanziaria per accompagnarlo nell’individuazione di una scelta di investimento adeguata.
Strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini
La Banca ha deciso di avvalersi di Banca IMI, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, per lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento relativamente a strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Banca Credifarma, pertanto, svolge i servizi di negoziazione esclusivamente per il tramite dell’intermediario autorizzato Banca IMI e, sulla base della Strategia dallo stesso adottato. La Banca accede alle “sedi di esecuzione” che Banca IMI ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell’attività di negoziazione.
Banca IMI esegue gli ordini trasmessi da Banca Credifarma per conto della clientela in osservanza della propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione ordini; la Strategia degli ordini di Banca IMI è disponibile sul sito di Banca IMI sotto il nome di Execution policy al link www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html
Attività precontrattuale su servizi e attività di investimento e Informativa sulla valutazione di adeguatezza |
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Report prime cinque sedi di esecuzioni - anno 2020 |
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Report prime cinque sedi di esecuzioni - anno 2019 |
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Report prime cinque sedi di esecuzione - anno 2018 |
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Report prime cinque sedi di esecuzione - anno 2017 |